Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoSez. II

Art. 245

Disposizioni per la realizzazione delle opere

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 1155/1960. Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al comune medesimo i benefici di cui all' della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli della medesima legge richiamati negli del presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-245

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