Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo V›Sez. I
Art. 243
Limiti dei singoli impegni di spesa
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 28/1962.
La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-243