Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoTitolo VSez. I

Art. 242

Assegnazione degli alloggi popolari

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 28/1962. Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui all' devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purchè residenti, da data non posteriore al 30 gennaio 1961, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi. Gli alloggi suddetti devono essere costruiti sulle aree che sono indicate dal consiglio comunale. Le famiglie interessate devono precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita. , legge numero 28/1962. All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, così composta: 1) il sindaco di Palermo o un suo delegato, presidente; 2) un rappresentante del prefetto; 3) il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante; 4) sei rappresentanti eletti dal consiglio, comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze. La commissione è tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato dagli organi tecnici interessati. L'elenco degli assegnatari predisposto dalla commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del comune. Entro 30 giorni è ammesso ricorso al consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione.
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