Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 250
Interventi sostitutivi dell'Ente acquedotti siciliani
In vigore dal 9 lug 1968
Art. unico, legge n. 893/1965.
A modifica di quanto disposto dall' della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, richiamato dall' del presente testo unico, e dall' della legge 15 febbraio 1953, n. 184, recante norme integrative e modificative della citata legge n. 589, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti prevista dalle leggi citate.
L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i comuni, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.
Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i comuni riuniti in consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-250