Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo V›Sez. I
Art. 229
Dichiarazione di pubblica utilità
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 18/1962.
L'approvazione, secondo legge, dei progetti esecutivi per la attuazione dei piani di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le espropriazioni e le opere previste nei piani sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell' e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-229