Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo V›Sez. I
Art. 224
Esecuzione dei piani
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 18/1962.
Alla esecuzione dei piani provvede il comune direttamente o mediante concessione ad enti pubblici ed istituti finanziari riuniti in consorzio, al quale partecipi il comune medesimo con una rappresentanza almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione. Tale rappresentanza è eletta dal consiglio comunale riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-224