Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoTitolo VSez. I

Art. 227

Alienazione delle aree

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 18/1962 Salvi i diritti di prelazione di cui all', le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici secondo il valore venale, ed a privati mediante asta pubblica. Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato senza interessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-227

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