Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo V›Sez. I
Art. 227
Alienazione delle aree
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 18/1962
Salvi i diritti di prelazione di cui all', le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici secondo il valore venale, ed a privati mediante asta pubblica.
Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro col divieto di alienare le aree a terzi;
trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato senza interessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-227