Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo V›Sez. I
Art. 233
Criteri di determinazione del valore
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 18/1962.
Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all' non si tiene conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dei piani approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla presente sezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-233