Art. 4
In vigore dal 4 ago 1967
Spettano al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le attribuzioni di cui al comma seguente, già affidate al Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L. dalle disposizioni in vigore. Le predette attribuzioni sono esercitate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sulla base delle direttive generali fissate dal C.I.P.E., ai fini del coordinamento con ali obiettivi della programmazione, nell'esercizio dei poteri ad esso trasferiti a norma dell' del presente decreto.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:
autorizza la costruzione di nuovi impianti di produzione e di ogni nuova linea di trasporto delle imprese autoproduttrici di cui alle lettere a) e b) dell', n. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e delle nuove imprese autoproduttrici, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
autorizza la costruzione delle centrali a recupero di cui all', n. 7, della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, a norma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
autorizza l'E.N.E.L. alla costituzione di società estere o ad assumervi partecipazione, quando le stesse abbiano come esclusivo oggetto l'attività di esportazione e di importazione dell'energia elettrica, a norma dell', n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;
autorizza l'E.N.E.L. a partecipare ad aumenti del capitale azionario delle società di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 728, nonché a dare alle stesse contributi a norma dell' del medesimo decreto.
Al Ministro per l'industria, del commercio e l'artigianato è altresì trasferito il potere di approvare la nomina del direttore generale dell'E.N.E.L., ai sensi dell', n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato svolge una relazione introduttiva ai lavori del C.I.P.E. concernenti l'esercizio da parte di questo delle attribuzioni già spettanti al Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L.; comunica all'E.N.E.L. le deliberazioni attinenti ai programmi approvati e le direttive impartite dal C.I.P.E.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 giugno 1967
SARAGAT
MORO - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 48. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-14;554#art-4