Art. 1
In vigore dal 4 ago 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 18, comma terzo e quarto, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per la soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali e del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;
Decreta:
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Sono soppressi il Comitato permanente per le partecipazioni statali istituito con l' della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, e il Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L., istituito con l', comma secondo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
Le attribuzioni dei Comitati di cui al comma primo del presente articolo sono trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) salvo quanto disposto dai successivi del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-14;554#art-1