Art. 3
In vigore dal 4 ago 1967
Al Ministro per le partecipazioni statali, nell'esercizio della vigilanza sull'I.R.I., sull'E.N.I. e sugli altri enti pubblici controllati, restano attribuite le seguenti competenze:
comunicare agli enti le deliberazioni attinenti ai programmi e le direttive generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ed impartire le direttive necessarie per la loro attuazione;
convocare i presidenti e i direttori generali degli enti, nonché gli amministratori responsabili delle società controllate, al fine di ottenere notizie sull'andamento delle gestioni;
controllare l'attuazione dei programmi e delle direttive impartite, richiedendo a tal fine agli enti le necessarie informazioni e notizie;
autorizzare, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti e di concerto, ove richiesto, con il Ministro per il tesoro, l'assunzione di partecipazioni in nuove società e la cessione o il trasferimento di partecipazioni azionarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-14;554#art-3