Art. 2
In vigore dal 4 ago 1967
Per l'efficace esercizio del potere di coordinamento di cui all' della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.):
su proposta del Ministro per le partecipazioni statali:
a) verifica, in tempo utile per la realizzazione, la conformità al programma economico nazionale dei programmi annuali e pluriennali dell'I.R.I., dell'E.N.I. e degli altri enti pubblici controllati dal Ministero delle partecipazioni statali, ne esamina le modifiche e, periodicamente, lo stato di attuazione;
b) formula, anche ai fini dell'ordine di priorità delle diverse iniziative, le direttive generali di particolare rilievo per l'attuazione dei programmi stessi.
I programmi contengono: la indicazione degli investimenti, la loro ripartizione tra i vari settori e le loro localizzazioni nelle principali aree geografiche; la indicazione dei modi di finanziamento degli investimenti previsti; la indicazione dei criteri concernenti gli approvvigionamenti di materie prime e di fonti di energia; la indicazione degli indirizzi attinenti all'occupazione e al lavoro; la indicazione degli indirizzi nel settore commerciale e dei prezzi; la indicazione dell'assetto organizzativo delle partecipazioni azionarie dirette e indirette;
approva la relazione programmatica, di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
esprime parere sulle proposte che riguardano aumenti dei fondi di dotazione, apporti al patrimonio o, comunque, contribuzioni dello Stato, a vantaggio dell'I.R.I., dell'E.N.I. o degli altri enti pubblici controllati dal Ministero delle partecipazioni statali.
Il presidente o il vice presidente del C.I.P.E. possono deferire l'esame preliminare di problemi attinenti alla materia delle partecipazioni statali e di competenza del C.I.P.E. ad un apposito Sottocomitato, chiamando a farne parte, di volta in volta, oltre al Ministro per le partecipazioni statali, gli altri Ministri interessati ai problemi in discussione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-14;554#art-2