Art. 2
In vigore dal 4 mag 1968
L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702, è sostituito dal seguente:
"Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato".
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore (triennale);
meccanico riparatore di automezzi (triennale).
Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricisti in b. t. (triennale);
riparatore apparecchi radio (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1491#art-2