Art. 3

In vigore dal 4 mag 1968
Il disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702, si applica con effetto dal 1 ottobre 1966 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, si trovi in servizio presso la scuola professionale coordinata di Chiavari derivante dalla trasformazione della preesistente scuola tecnica per l'industria e l'artigianato, relativamente all'inquadramento nelle carriere corrispondenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1491#art-3

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