Art. 4

In vigore dal 4 mag 1968
Il contributo previsto all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702 è elevato da L. 93.000.000 a L. 109.800.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1491#art-4

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