Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 mag 1968
L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702, è sostituito dal seguente: "Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato". Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore (triennale); meccanico riparatore di automezzi (triennale). Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricisti in b. t. (triennale); riparatore apparecchi radio (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1491#art-2