Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte V

Art. 96

Protezione dell'equipaggio, accesso nei locali dell'apparato motore, ecc.

In vigore dal 12 ago 1967
Protezione dell'equipaggio, accesso nei locali dell'apparato motore, ecc. In qualsiasi momento deve essere possibile accedere convenientemente e sicuramente ai locali dell'equipaggio, ai locali dell'apparato motore e a tutti gli altri locali dove occorre necessariamente recarsi per la manovra della nave. In corrispondenza delle aperture di accesso a tali locali, il carico sopra i ponti scoperti deve essere sistemato in modo che le aperture possano essere debitamente chiuse a forza per impedire qualsiasi entrata d'acqua. Da ogni lato del carico sopra i ponti scoperti deve essere provveduta efficace protezione per l'equipaggio, costituita da ringhiere o cavi tesi, distanziati verticalmente non più di 30 cm, sino ad un'altezza non inferiore ad 1,20 m sul livello del carico. La parte superiore del carico deve essere sufficientemente pianeggiante affinché possa servire per il transito d'equipaggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-96

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