Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte V
Art. 95
Stivaggio del legname
In vigore dal 12 ago 1967
I pozzi sul ponte di bordo libero devono essere riempiti di legname, stivato compattamente il più possibile, fino ad un livello non inferiore all'altezza regolamentare del cassero centrale.
Durante l'inverno, in una zona di inverno periodico, l'altezza del legname sul ponte del bordo libero non deve oltrepassare un terzo della larghezza massima della nave.
Il carico di legname sopra i ponti scoperti deve essere stivato compattamente, con legature ben fissate. Non deve ostacolare in modo alcuno la navigazione e la manovra della nave, nè compromettere mai la stabilità durante l'intero viaggio, tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di peso, come per esempio quelli dovuti all'assorbimento di acqua da parte del carico, e al consumo di combustibile e provviste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-95