Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte V
Art. 91
Cofani del locale apparato motore
In vigore dal 12 ago 1967
I cofani del locale dell'apparato motore devono essere protetti da una sovrastruttura di altezza non inferiore alla regolamentare, a meno che i cofani stessi non siano di robustezza ed altezza tale da consentire lo stivaggio del legname lateralmente ad essi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-91