Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte II

Art. 18

Generalità

In vigore dal 12 ago 1967
Le linee di carico possono essere assegnate a condizione che la nave sia di costruzione robusta, che le aperture ubicate nel ponte di bordo libero, nel ponte delle sovrastrutture e nei fianchi siano efficacemente chiuse e che sia assicurata la protezione delle persone comunque imbarcate. Il comandante deve accertarsi, prima della partenza e durante la navigazione, che la natura e lo stivaggio del carico, della zavorra ecc. sono tali da assicurare alla nave una sufficiente stabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-18

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Generalità (Art. 18 Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili.) — Testo vigente | Portale Normativo