Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte II
Art. 22
Bagli mobili e longarine
In vigore dal 12 ago 1967
Se l'altezza prescritta dei battenti delle boccaporte è 610 mm i coperchi, quando costituiti da quartieri di legno, devono essere sostenuti da bagli mobili e longarine delle dimensioni stabilite nella tabella 1; se l'altezza prescritta dei battenti è 457 mm, i bagli mobili e le longarine devono corrispondere alle dimensioni stabilite nella tabella 2.
Le angolari di rinforzo all'orlo superiore dei bagli mobili si devono estendere senza interruzione per l'intera lunghezza dei bagli mobili; le longarine devono essere rivestite d'acciaio nelle superfici di appoggio.
TABELLA 1
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Nelle navi di lunghezza intermedia fra 30,50 e 61 metri, le dimensioni dei bagli mobili e delle longarine devono essere determinate per interpolazione lineare.
L'altezza dei bagli mobili va misurata a metà della loro lunghezza, tra la flangia superiore e la flangia inferiore degli angolari di rinforzo. L'altezza delle longarine deve essere misurata dall'orlo inferiore alla superficie di appoggio dei coperchietti. Per lunghezze e per intervalli intermedi le dimensioni ci ottengono per interpolazione. Nei bagli mobili formati con lamiera semplice, si devono applicare due angolari di rinforzo alla parte inferiore e due alla parte superiore, delle dimensioni prescritte. Nei bagli mobili e nelle longarine con lamiera a bulbo, si devono applicare due angolari di rinforzo alla parte superiore, delle dimensioni prescritte. Quando sono prescritta angolari di rinforzo a bulbo, si deve applicare un angolare di rinforzo, delle dimensioni prescritte alla parte superiore del baglio mobile o della longarina. Quando i lati delle angolari di rinforzo sono disuguali il lato maggiore deve essere disposto orizzontalmente.
Nelle navi di lunghezza inferiore a 30,50 m l'altezza dei bagli mobili composti di lamiere ed angolari può essere il 60 per cento di quella data dalle tabelle; l'altezza dei bagli mobili e delle longarine composti di angolari a bulbo o lamiere a bulbo può essere l'80 per cento di quella data dalle tabelle; la grossezza delle lamiere, angolari a bulbo, e lamiere a bulbo deve essere quella tabularmente corrispondente all'altezza ridotta, col minimo di 7,5 mm. L'altezza e la larghezza delle longarine di legno possono essere l'80 per cento di quelle date dalle tabelle per le longarine laterali, ma le longarine centrali non devono avere larghezza inferiore a 165 mm.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-22