Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte II
Art. 18
18 / 122Generalità
In vigore dal 12 ago 1967
Le linee di carico possono essere assegnate a condizione che la nave sia di costruzione robusta, che le aperture ubicate nel ponte di bordo libero, nel ponte delle sovrastrutture e nei fianchi siano efficacemente chiuse e che sia assicurata la protezione delle persone comunque imbarcate.
Il comandante deve accertarsi, prima della partenza e durante la navigazione, che la natura e lo stivaggio del carico, della zavorra ecc. sono tali da assicurare alla nave una sufficiente stabilità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-18