Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte IX

Art. 121

Linee di massimo carico

In vigore dal 12 ago 1967
L'assegnazione delle marche di bordo libero alle navi adibite a viaggi nazionali in zone riparate deve essere eseguita in base alle disposizioni di cui alle Parti III, IV e VII del presente regolamento con le seguenti modifiche: a) La robustezza strutturale può essere inferiore a quella prescritta nell' semprechè sia riconosciuta dall'ente tecnico sufficiente ai fini della sicurezza della navigazione in rapporto alla navigazione ed al servizio cui la nave è destinata. b) Le paratie terminali dei casseri possono avere dimensionamento ridotto rispetto a quello prescritto nell' e nella tabella 3. Tale riduzione dev'essere determinata dall'ente tecnico in relazione alla navigazione, al servizio cui la nave è destinata ed al bordo libero minimo assegnato. c) Nel calcolo del bordo libero, la correzione per altezza descritta nell' può essere applicata anche a navi aventi altezza minore di L/15, applicando il massimo della correzione, anche se la nave è senza sovrastrutture o con sovrastrutture parziali. d) Il bordo libero per navi cisterna secondo gli articoli da 113 a 117 può essere applicato a giudizio dell'ente tecnico anche a navi non aventi tutti i requisiti prescritti negli articoli da 104 a 112. e) A navi da carico aventi sistemazioni di coperta molto superiori a quelle richieste nell' e possibilmente non inferiori a quelle prescritte nella Parte II del presente regolamento nonché adeguata robustezza strutturale l'ente tecnico può concedere bordi liberi inferiori a quelli che si otterrebbero applicando le disposizioni contenute nelle Parti III, IV e VII con le concessioni previste nei precedenti punti c) e d), purchè sia accertato che tale bordo libero sia sufficiente ai fini della sicurezza della navigazione in rapporto alla navigazione ed al servizio cui la nave è destinata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-121

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