Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte VIII

Art. 118

Navi di tipo speciale

In vigore dal 12 ago 1967
Le navi a propulsione meccanica di tipo speciale di lunghezza L superiore a 81,50 m, che presentano caratteristiche di struttura analoghe a quelle delle navi cisterna, le quali, a giudizio dell'ente tecnico assicurino una maggiore difesa contro il mare, possono fruire di una riduzione di bordo libero. L'entità di tale riduzione deve essere determinata dall'ente tecnico in relazione al bordo libero delle navi cisterna, tenuto conto del grado con cui sono soddisfatte le condizioni di assegnamento stabilite per tali navi nella Parte VII del presente regolamento, e del grado di compartimentazione della nave speciale in esame. Il bordo libero assegnato a navi di tipo speciale non deve in nessun caso essere inferiore a quello che spetterebbe considerando la nave come cisterna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-118

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