Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte IX
Art. 121
121 / 122Linee di massimo carico
In vigore dal 12 ago 1967
L'assegnazione delle marche di bordo libero alle navi adibite a viaggi nazionali in zone riparate deve essere eseguita in base alle disposizioni di cui alle Parti III, IV e VII del presente regolamento con le seguenti modifiche:
a) La robustezza strutturale può essere inferiore a quella prescritta nell' semprechè sia riconosciuta dall'ente tecnico sufficiente ai fini della sicurezza della navigazione in rapporto alla navigazione ed al servizio cui la nave è destinata.
b) Le paratie terminali dei casseri possono avere dimensionamento ridotto rispetto a quello prescritto nell' e nella tabella 3.
Tale riduzione dev'essere determinata dall'ente tecnico in relazione alla navigazione, al servizio cui la nave è destinata ed al bordo libero minimo assegnato.
c) Nel calcolo del bordo libero, la correzione per altezza descritta nell' può essere applicata anche a navi aventi altezza minore di L/15, applicando il massimo della correzione, anche se la nave è senza sovrastrutture o con sovrastrutture parziali.
d) Il bordo libero per navi cisterna secondo gli articoli da 113 a 117 può essere applicato a giudizio dell'ente tecnico anche a navi non aventi tutti i requisiti prescritti negli articoli da 104 a 112.
e) A navi da carico aventi sistemazioni di coperta molto superiori a quelle richieste nell' e possibilmente non inferiori a quelle prescritte nella Parte II del presente regolamento nonché adeguata robustezza strutturale l'ente tecnico può concedere bordi liberi inferiori a quelli che si otterrebbero applicando le disposizioni contenute nelle Parti III, IV e VII con le concessioni previste nei precedenti punti c) e d), purchè sia accertato che tale bordo libero sia sufficiente ai fini della sicurezza della navigazione in rapporto alla navigazione ed al servizio cui la nave è destinata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-121