Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte I

Art. 1

In vigore dal 12 ago 1967
Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili . Definizioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento: a) per legge s'intende la legge 5 giugno 1962, n. 616; b) per bordo libero s'intende la distanza misurata verticalmente sui fianchi della nave ed a metà della sua lunghezza, dalla linea di riferimento alla linea di massimo carico, definite nell'; c) per ponte di bordo libero s'intende il più alto ponte completo nel quale tutte le aperture situate nelle zone esposte sono provviste dei mezzi di chiusura permanenti rispondenti alle prescrizioni degli articoli da 19 a 27. Nelle navi senza sovrastrutture e nelle navi con casseri il ponte di bordo libero è il ponte completo più alto. In una nave con ponte di bordo libero discontinuo all'interno di sovrastrutture non completamente chiuse ovvero munite di mezzi di chiusura che non siano di classe 1ª si deve considerare come ponte di bordo libero la parte più bassa del ponte sotto il ponte della sovrastruttura; d) per metà della lunghezza s'intende il punto di mezzo della lunghezza del galleggiamento di massimo carico estivo definito nell'; e) per sovrastruttura s'intende una struttura pontata, sul ponte di bordo libero, estesa per tutta la larghezza della nave. Un mezzo cassero, ossia un ponte rialzato, è considerato come una sovrastruttura; f) per nave senza sovrastruttura si intende quella che non ha sovrastruttura sul ponte di bordo libero, le quali possono avere influenza sul calcolo del bordo libero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-1

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Art. 1 Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili. — Testo vigente | Portale Normativo