Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte I

Art. 2

Campo d'applicazione del regolamento

In vigore dal 12 ago 1967
Le disposizioni del presente regolamento sono obbligatorie per le navi di cui all' della legge. Per le navi, la cui chiglia è stata impostata in data anteriore al 1 luglio 1932 resta in vigore la normativa già alle stesse applicabile. Le disposizioni stesse non sono obbligatorie per le navi destinate ad esercitare la navigazione nell'ambito di un porto e relative adiacenze ovvero in altri simili specchi di acqua, quali canali, estuari, lagune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo