Art. 7

In vigore dal 22 dic 1967
Nelle prime due sessioni di esami di abilitazione all'insegnamento indette in attuazione del presente decreto è consentita l'ammissione alla classe 111 della annessa tabella B per l'abilitazione all'insegnamento della matematica e delle osservazioni ed elementi di scienze naturali, a coloro che siano in possesso della laurea in medicina veterinaria o di uno dei titoli di cui alla classe XII della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, o che conseguiranno tale titolo di studio entro i primi due anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 1966 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 3. - VILLA

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-21;1298#art-7

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