Art. 6
In vigore dal 28 feb 1967
Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento per le classi di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, riportate nel seguente prospetto, i quali non figurano compresi nella tabella B annessa al presente decreto, conservano la loro validità ai fini dell'ammissione alle classi di esame di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, secondo la corrispondenza stabilita nel prospetto medesimo, purchè i titoli di studio siano stati già conseguiti o vengano conseguiti entro i primi due anni accademici o scolastici successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
Classi di esami di cui Classi di esami di cui alla
alla tabella C del D.P.R. tabella B del presente decreto. 29 aprile 1957, n. 972
Classe I:
Sottoclasse b|
>............................ I
Sottoclasse c|
Classe V.................................. II (sottoclasse a)
Classe VI................................. II (sottoclasse b)
Classe VII................................ II (sottoclasse c)
Classe VIII............................... II (sottoclasse d)
Classe XIII |
>............................. III
Classe XIV |
Classe XLIX............................... IV
Classe LIII............................... V (sottoclasse b)
Classe LIV................................ VI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-21;1298#art-6