Art. 5
In vigore dal 11 feb 1971
Conservano la loro validità, ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per discipline o gruppi di discipline nella scuola media, i diplomi di abilitazione riconosciuti validi o conseguiti in sessione di esame di abilitazione all'insegnamento indette non oltre il 30 gennaio 1969, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ai sensi dell' della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e della legge 13 marzo 1958, n. 226, per le classi di esame relative alle preesistenti scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale per le discipline o gruppi di discipline i cui ruoli siano dichiarati corrispondenti a quelli della scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, e successive modificazioni.
Conservano, altresì, validità ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per l'educazione musicale i diplomi di abilitazione per, musica e canto corale riconosciuti validi o conseguiti in sessioni di esami di abilitazione indette entro il 30 gennaio 1969, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n.
972, e dell' della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-21;1298#art-5