Art. 3
In vigore dal 27 nov 1968
Le Commissioni giudicatrici per le classi di esami di abilitazione di cui alla lettera b) del precedente sono nominate, per ogni sede indicata nell'apposita ordinanza ministeriale e per ciascuna classe o sottoclasse di esame, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono costituite, ciascuna, di tre membri: un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o incaricato o libero docente, preferibilmente di discipline che rientrino tra gli insegnamenti della scuola media, in relazione alla classe di concorso, con funzioni di presidente; un preside di scuola media o un professore di ruolo pure di scuola media statale, in attività di servizio; un iscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi che sia abilitato per esami all'insegnamento nella scuola media o provvisto di titolo di studio avente per tale scuola pieno valore di abilitazione. Per la classe V di esame (applicazioni tecniche) e costituita, tuttavia, una commissione unica, articolata in due sottocommissioni, una per le applicazioni tecniche maschili, l'altra per quelle femminili, delle quali devono far parte preferibilmente membri insegnanti delle discipline relative alla rispettiva sottoclasse.
I professori medi componenti della Commissione, oltre ad essere docenti di discipline attinenti alla classe di abilitazione, dovranno essere forniti del titolo di studio di massimo livello tra quelli richiesti ai candidati che sono chiamati ad esaminare.
Nei casi di raggruppamento di più materie in una sola classe, il Ministro ha facoltà di chiamare a far parte della Commissione altre persone scelte tra i presidi e gli insegnanti di scuola media statale; in tal caso la Commissione deve sempre essere composta di un numero dispari di componenti.
Ogni commissione, in sede di ripartizione tra le varie prove di esame dei 75 punti di cui dispone, ai sensi dell'art. 25, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, assegnerà non meno di 15 punti alla lezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-21;1298#art-3