Art. 4
In vigore dal 22 dic 1966
Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentita la Commissione di cui all'art. 8 della legge 3 novembre 1964, n. 1170, può determinare, con proprio decreto, i modelli uniformi per le prescritte comunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1966
SARAGAT
MORO - SCALFARO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 77. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-11;1039#art-4