Art. 4

In vigore dal 22 dic 1966
Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentita la Commissione di cui all'art. 8 della legge 3 novembre 1964, n. 1170, può determinare, con proprio decreto, i modelli uniformi per le prescritte comunicazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1966 SARAGAT MORO - SCALFARO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 77. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-11;1039#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo