Art. 1
In vigore dal 22 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7 della legge 3 novembre 1964, n. 1170;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
.
I listini dei prezzi e delle condizioni di trasporto su strada, la cui pubblicazione è prevista dall' della legge 3 novembre 1964, n. 1170, debbono essere affissi contemporaneamente nel locale in cui l'impresa ha la sua sede principale, nonché nei locali delle filiali, dipendenze e recapiti accessibili al pubblico e comunicati alla sede provinciale dell'Ente autotrasporti merci nel cui ambito territoriale si trova la sede principale dell'impresa.
Le imprese aventi sede in uno degli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e che intendano effettuare trasporti in Italia, debbono, all'atto del loro ingresso in territorio italiano, fornire la prova di aver provveduto ad effettuare la comunicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, alla sede centrale dell'Ente autotrasporti merci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-11;1039#art-1