Art. 3

In vigore dal 22 dic 1966
Nel caso di applicazioni di prezzi e di condizioni di trasporto differenziati in relazione alla distanza, alla natura ed al quantitativo della merce trasportata, i listini pubblicati debbono contenere le opportune specificazioni. Il prezzo pubblicato non deve essere comprensivo di eventuali prestazioni accessorie fornite dall'impresa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-11;1039#art-3

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