Art. 3
In vigore dal 22 dic 1966
Nel caso di applicazioni di prezzi e di condizioni di trasporto differenziati in relazione alla distanza, alla natura ed al quantitativo della merce trasportata, i listini pubblicati debbono contenere le opportune specificazioni.
Il prezzo pubblicato non deve essere comprensivo di eventuali prestazioni accessorie fornite dall'impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-11;1039#art-3