Art. 2
In vigore dal 22 dic 1966
L'esclusione dell'obbligo di pubblicazione è applicabile nel concorso di entrambe le condizioni di cui all'ultimo comma dell' della legge 3 novembre 1964, n. 1170 e con riferimento al peso netto ed alla distanza realmente percorsa tra il luogo di carico e quello di scarico.
Tuttavia nel calcolo delle distanze non si tiene conto del percorso eventualmente effettuato attraverso il territorio di uno Stato non appartenente alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-11;1039#art-2