Art. 2

In vigore dal 22 dic 1966
L'esclusione dell'obbligo di pubblicazione è applicabile nel concorso di entrambe le condizioni di cui all'ultimo comma dell' della legge 3 novembre 1964, n. 1170 e con riferimento al peso netto ed alla distanza realmente percorsa tra il luogo di carico e quello di scarico. Tuttavia nel calcolo delle distanze non si tiene conto del percorso eventualmente effettuato attraverso il territorio di uno Stato non appartenente alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-11;1039#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo