Art. 4

In vigore dal 11 gen 1967
Alle cariche previste dalla tabella II annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, per le quali è dovuto l'aumento di lire 40 giornaliere della indennità di specializzazione, sono aggiunte le seguenti: Esercito: "infermiere capo". Marina: "infermiere capo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1966 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 28. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;1117#art-4

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Art. 4 Varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quali risultano modificate con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481. — Testo vigente | Portale Normativo