Art. 2
In vigore dal 11 gen 1967
Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono apportate le seguenti varianti:
Esercito: è aggiunta la categoria "infermiere specializzato".
Aeronautica: è soppressa la categoria "tecnici di odontologia".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;1117#art-2