Art. 2

In vigore dal 11 gen 1967
Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono apportate le seguenti varianti: Esercito: è aggiunta la categoria "infermiere specializzato". Aeronautica: è soppressa la categoria "tecnici di odontologia".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;1117#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo