Art. 3

In vigore dal 11 gen 1967
Alle categorie di specializzazione del 3° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, e aggiunta la seguente: "infermiere".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;1117#art-3

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