Art. 1
In vigore dal 11 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 15, concernente revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione, dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti;
Vista la legge 30 ottobre 1955, n. 1061, recante norme per la ripartizione in categorie degli specializzati e specialisti dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, concernente varianti alle categorie di specializzazioni previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono aggiunte le seguenti:
Esercito: fotointerprete.
Marina: fotointerprete.
Alle suddette categorie sono inoltre apportate le seguenti varianti:
Esercito:
le categorie "specializzati per centrale c.a." e "specializzati per radar" sono sostituite dalla categoria "specializzato operatore elettronico";
le categorie "meccanici di centrale c.a." e "meccanici di radar" sono sostituiti dalla categoria "tecnico elettronico".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;1117#art-1