Art. 1

In vigore dal 11 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 15, concernente revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione, dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti; Vista la legge 30 ottobre 1955, n. 1061, recante norme per la ripartizione in categorie degli specializzati e specialisti dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, concernente varianti alle categorie di specializzazioni previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono aggiunte le seguenti: Esercito: fotointerprete. Marina: fotointerprete. Alle suddette categorie sono inoltre apportate le seguenti varianti: Esercito: le categorie "specializzati per centrale c.a." e "specializzati per radar" sono sostituite dalla categoria "specializzato operatore elettronico"; le categorie "meccanici di centrale c.a." e "meccanici di radar" sono sostituiti dalla categoria "tecnico elettronico".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;1117#art-1

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