Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova›Capo II
Art. 5
In vigore dal 6 ago 1966
L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, presieduto dal sindaco o da un assessore da lui delegato.
Ne fanno parte:
a) il direttore dell'Istituto;
b) tre membri nominati dal Consiglio comunale;
c) un rappresentante del Governo designato dal Ministero della pubblica istruzione;
d) un rappresentante del Consiglio direttivo dell'Istituto;
e) il direttore amministrativo dell'Istituto.
Avrà diritto ad un rappresentante del Consiglio di amministrazione l'Ente o il gruppo di Enti che concorra al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a cinque milioni.
I membri del Consiglio di amministrazione, eccezione fatta del presidente, del direttore dell'Istituto e del direttore amministrativo che sono membri di diritto, durano in carica due anni e possono essere confermati.
Il direttore amministrativo è il segretario del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-5