Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova›Capo III
Art. 9
In vigore dal 6 ago 1966
Il direttore è eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo.
Il direttore:
a) vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi;
b) cura il regolare andamento degli studi, gli orari e la osservanza di tutte le norme relative all'attività didattica e disciplinare dell'Istituto;
c) esercita l'autorità disciplinare sul personale insegnante, sui lettori e assistenti e sugli studenti, secondo le norme previste o richiamate dal presente statuto;
d) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;
e) riferisce al Ministero e all'Amministrazione comunale sull'andamento generale dell'Istituto con una relazione annuale;
f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Il direttore, in caso di sua assenza od impedimento è sostituito da un altro membro del Consiglio direttivo da lui preventivamente designato.
Al direttore spetta un'indennità di carica, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-9