Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono GenovaCapo II

Art. 7

In vigore dal 6 ago 1966
Il Consiglio di amministrazione: a) provvede alla gestione amministrativa economica e patrimoniale dell'Istituto; b) provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi; c) delibera secondo le proposte del Consiglio direttivo sui provvedimenti di carattere amministrativo necessari per coprire le cattedre o stabilmente mediante incarichi; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto lo intervento della maggioranza dei membri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ordinariamente ogni quattro anni, straordinariamente sempre che occorra. Su richiesta dei due terzi dei membri il presidente ha l'obbligo di convocare in qualunque momento il Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-7

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