Art. 5
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono GenovaCapo II

Art. 5

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In vigore dal 6 ago 1966
L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, presieduto dal sindaco o da un assessore da lui delegato. Ne fanno parte: a) il direttore dell'Istituto; b) tre membri nominati dal Consiglio comunale; c) un rappresentante del Governo designato dal Ministero della pubblica istruzione; d) un rappresentante del Consiglio direttivo dell'Istituto; e) il direttore amministrativo dell'Istituto. Avrà diritto ad un rappresentante del Consiglio di amministrazione l'Ente o il gruppo di Enti che concorra al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a cinque milioni. I membri del Consiglio di amministrazione, eccezione fatta del presidente, del direttore dell'Istituto e del direttore amministrativo che sono membri di diritto, durano in carica due anni e possono essere confermati. Il direttore amministrativo è il segretario del Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-5