Art. 5
In vigore dal 29 apr 1966
Il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica il della stessa Facoltà della medesima Università di Padova.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-08;175#art-5