Art. 2

In vigore dal 29 apr 1966
Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di Scienze delle finanze e diritto finanziarie della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di Clinica dermosifilopatica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-08;175#art-2

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