Art. 3

In vigore dal 29 apr 1966
Il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di Clinica pediatrica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di Chirurgia pediatrica della stessa Facoltà della medesima Università di Napoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-08;175#art-3

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