Art. 1
In vigore dal 29 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con il quale il 40% dei posti di assistente ordinario istituiti per gli anni 1962-63 e successivi, vengono attribuiti a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, 5 anni di servizio in qualità di assistente retribuito, e destinati a concorsi ad essi riservati;
Visto l'art. 9 della legge 12 luglio 1965, n. 874, con il quale vengono istituiti seicento nuovi posti di assistente ordinario per l'anno accademico 1965-66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 1965, n. 1504, con il quale è stato fatto luogo alla ripartizione di trecentocinquantotto del trecentosessanta posti di assistente ordinario, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, istituiti dalla predetta legge n. 874;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale è stato fatto luogo alla ripartizione di duecentoquaranta posti di assistente ordinario riservati, per concorso, agli assistenti straordinari, istituiti, per lo stesso anno accademico 1965-66, dalla stessa legge n. 874;
Vista la nota in data 13 dicembre 1965, n. 11706, con la quale il rettore dell'Università di Milano ha informato che il preside della Facoltà di giurisprudenza del predetto Ateneo ha rinunziato al posto di assistente ordinario attribuito alla cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504;
Vista la nota in data 30 dicembre 1965, n. 2032, con la quale il rettore dell'Università di Cagliari fa presente che, per mero errore materiale, l'assistente straordinario dott. Salvatore Bullita è stato indicato in servizio presso la cattedra di Economia politica anziché presso la cattedra di Statistica della Facoltà di giurisprudenza di Cagliari, cosicché il corrispondente posto di ruolo organico, richiamato dal predetto dott. Bullita ai sensi dell' della citata legge 26 gennaio 1962, n. 17, è stato attribuito alla cattedra di Economia politica anziché a quella di Statistica ove l'interessato presta, in effetti, servizio;
Considerato che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, risulta assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di Clinica pediatrica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, anziché alla cattedra di Chirurgia pediatrica come da delibera a suo tempo adottata dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università di Napoli;
Considerato che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, risulta assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Milano anziché alla cattedra di Chimica generale ed inorganica II come da delibera a suo tempo adottata dal Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università di Milano;
Considerato che con il più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, risulta, altresì, assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Padova anziché alla cattedra di Chimica generale ed inorganica II come da delibera a suo tempo adottata dal Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università di Padova;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ora e all'assegnazione dei rimanenti due posti di assistente ordinario, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, dei trecentosessanta istituiti con la legge 12 luglio 1965, n. 874, ed alla rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, numero 1504 e 15 dicembre 1965, n. 1495, sopra richiamati;
Decreta:
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I rimanenti due posti di assistente ordinario dei trecentosessanta non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, istituiti con la legge 12 luglio 1965, n. 874, sono ripartiti, con effetto dal 1 novembre 1965, come segue:
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Numero dei
posti
Università di Padova:
cattedra di Diritto privato comparato 1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Università di Roma:
cattedra di Anestesiologia 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-08;175#art-1