Art. 1

In vigore dal 23 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871; Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, numero 1203; Vista la direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 224 del 25 febbraio 1964; Sentita la Commissione di cui all' della legge 13 luglio 1965, n. 871; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . I cittadini degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea possono esercitare in Italia la professione di mediatore, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 253, a condizione che siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'art. 2 terzo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-29;1660#art-1

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