Art. 1
1 / 3In vigore dal 23 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, numero 1203;
Vista la direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 224 del 25 febbraio 1964;
Sentita la Commissione di cui all' della legge 13 luglio 1965, n. 871;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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I cittadini degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea possono esercitare in Italia la professione di mediatore, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 253, a condizione che siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'art. 2 terzo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-29;1660#art-1