Art. 3
In vigore dal 23 mar 1966
L'attività non professionale di mediatore può essere liberamente svolta in Italia dal cittadino di altro Stato membro della Comunità Economica Europea che abbia preventivamente notificato alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio l'operazione commerciale che intende preparare o far concludere.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI - TAVIANI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 99. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-29;1660#art-3